Le libertà individuali: gli articoli dal 13 al 16 affermano che la libertà è un valore sacro e quindi inviolabile (art. 13), che il domicilio è inviolabile (art. 14), che la corrispondenza è libera e segreta (art. 15), che ogni cittadino può soggiornare e circolare liberamente nel Paese (art. 16).
Le libertà collettive: gli articoli dal 17 al 21 affermano che i cittadini italiani hanno il diritto di riunirsi in luoghi pubblici (con obbligo di preavviso all'autorità di pubblica sicurezza), privati e aperti al pubblico (liberamente) occasionale (art. 17) e di associarsi liberamente hanno uno scopo comune non devono andare contro il principio democratico e del codice penale (art. 18), che ogni persona ha il diritto di professare liberamente il proprio credo (art. 19), che ogni individuo è libero di professare il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di comunicazione (art. 21).
Il diritto penale: gli articoli dal 22 al 28 affermano il principio della forza legittima (art. 23), il diritto attivo e passivo alla difesa in tribunale (art. 24), il principio di legalità della pena (art. 25), limitazioni all'estradizione dei cittadini (art. 26), il principio di personalità nella responsabilità penale (art. 27, com. 1), il principio della presunzione di non colpevolezza (art. 27, com. 2) ed il principio di umanità e rieducatività della pena (art. 27, com. 3).















